Premessa
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di FEBBRAIO 2023, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 185 DEL 01/02/2023 – IMPOSTA DI SUCCESSIONE E TRASFERIMENTO DI QUOTE SOCIALI
Il soggetto istante illustra di essere dal periodo d'imposta 2021 fiscalmente residente in Italia e di essere azionista insieme alla moglie della società in accomandita per azioni ALFA, regolata dalle leggi del Granducato del Lussemburgo. Il capitale sociale della società ALFA e detenuto per il 70,36% dall’istante in qualità di socio accomandante, per il 29,64% dall’istante insieme alla moglie in regime di comunione convenzionale sempre in qualità di socio accomandante e, per una sola azione su 36.031.218 dalla società BETA in qualità di socio accomandatario. Il soggetto istante rappresenta di voler realizzare il passaggio generazionale di ALFA in favore dei due unici figli cedendogli, in comunione proindiviso ed in parti eguali tra loro, il 55,36% delle proprie azioni e la totalità delle azioni detenute insieme alla moglie. Dette donazioni che verranno effettuate dai genitori mediante un unico atto di donazione contestuale e congiunto, avranno ad oggetto complessivamente il trasferimento dell'85% del capitale sociale di ALFA a favore dei figli in comproprietà tra di loro. La donazione delle azioni in favore dei due figli permetterà a questi ultimi di acquisire il controllo della società secondo quanto previsto al 1° co. dall’art. 2359 del Codice Civivle. Il soggetto istante chiede pertanto di sapere se nel caso descritto sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 3, co. 4ter del TUS ai fini dell'esenzione di imposta in relazione alla donazione avente ad oggetto le azioni di ALFA. L’agenzia delle Entrate ricorda all’istante come l'art. 3, co. 4ter del TUS favorisca il passaggio generazionale delle aziende di famiglia a condizione che i beneficiari, discendenti o coniuge del disponente, proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e rilascino, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione. Pertanto l'agevolazione in commento trova applicazione quando i donanti trasferiscano la partecipazione societaria ai donatari insieme al potere di influire in modo diretto ed immediato sull'attività sociale, indirizzandone la gestione e le decisioni aziendali. Nel caso di specie però l’Agenzia delle Entrate rileva che la società accomandataria che detiene un’unica azione della società ALFA, è pur sempre di proprietà del soggetto istante e della moglie anche se detenuta in maniera indiretta e che, pertanto, il soggetto istante e sua moglie, seppur indirettamente, rivestono anche il ruolo di soci accomandatari. Inoltre sempre l’Agenzia delle Entrate rileva nello statuto della società ALFA, la presenza di due clausole che limitano l'esercizio di taluni diritti amministrativi dei soci accomandanti. Ne consegue che, anche dopo il trasferimento delle partecipazioni azionarie di controllo a favore dei due figli con l’attribuzione della qualifica di soci accomandanti, l'istante e la moglie continueranno a ricoprire, attraverso la società accomandataria, il ruolo di soci di controllo della società di famiglia ALFA. Per tali motivi l’Agenzia delle Entrate non ritiene che possa applicarsi al caso di specie l’esenzione dall'imposta di cui all'art. 3, co. 4ter del TUS.
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