Ai sensi dell’articolo 65, comma 2, D.P.R. 600/1973, gli eredi del contribuente devono comunicare all’Ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Nello specifico, la validità della notifica dell’avviso di accertamento e della successiva cartella di pagamento, eseguita collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto, rappresenta questione di particolare rilevanza in ambito tributario.
Tale comunicazione può essere presentata direttamente all’Ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tale caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
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