Il trattamento delle perdite su crediti per le imprese in regime di contabilità semplificata – prima parte

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Premessa

Con l’art. 1, comma 23 della Legge di Bilancio 2019[1] il Legislatore è intervenuto sulla disciplina delle perdite d’impresa dei soggetti IRPEF riscrivendo i commi 1 e 3 dell’art. 8 del TUIR.

A seguito della riforma, le perdite d’esercizio delle imprese in contabilità semplificata/ordinaria e dei soci delle società di persone in contabilità semplificata/ordinaria sono state equiparate a quanto previsto per le società di capitali, ovvero per i soggetti IRES.

Non esistendo, pertanto, nessuna differenziazione nel trattamento delle perdite d’esercizio, i soggetti IRPEF, al pari di quelli IRES, possono:

  • compensare le proprie perdite d’esercizio solo con altri redditi d’impresa maturati nello stesso periodo d’imposta;
  • riportare illimitatamente nel tempo le perdite maturate, ma entro il limite dell’80% del reddito prodotto in ogni anno;
  • riportare illimitatamente nel tempo, senza alcun limite, le perdite d’esercizio realizzate nei primi tre anni di attività.

Detto ciò, si deve aggiungere che diversamente da quanto stabilito dall’art. 84 del TUIR[2] per i soggetti IRES, il nuovo comma 3 dell’art. 8 del TUIR prevede che:

  • le perdite d’esercizio dei contribuenti IRPEF devono essere, anzitutto, “computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta”;
  • la sola differenza eccedente di perdita d’esercizio può essere riportata e utilizzata negli anni successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito.

Per queste ragioni, un contribuente con più fonti di reddito potrà:

  • compensare interamente la perdita d’esercizio maturata in un anno con i redditi prodotti nello stesso anno;
  • riportare negli anni successivi solo l’eccedenza non compensata, utilizzandola nel limite dell’80% del reddito prodotto.

Occorre aggiungere, infine, che la stessa Legge di Bilancio per il 2019 ha introdotto anche un regime transitorio “ad hoc” per le perdite maturate nelle annualità 2017, 2018 e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata.

In particolare:

  • per il 2017 è stata risolta la questione legata alle perdite d’esercizio maturate a seguito delle rilevanti rimanenze di magazzino derivanti dal passaggio forzato al regime di cassa.

In pratica, l’eccedenza non scomputata “orizzontalmente” con redditi di altra natura è stata resa compensabile per il 2018 e per il 2019 in misura non superiore al 40% dei redditi d’impresa prodotti e per il 2020 in misura non superiore al 60% dei redditi d’impresa conseguiti;

  • per il 2018 è stato disposto che le perdite d’esercizio risultano compensabili nel limite del 40% dei redditi d’impresa conseguiti nel 2019 e nel limite del 60% dei redditi d’impresa realizzati nel 2020;
  • per il 2019 è stato stabilito che le perdite d’esercizio sono compensabili nel limite del 60% dei redditi d’impresa realizzati nel 2020.

Per tutte queste ragioni, gli effetti del regime transitorio si possono considerare esauriti solo a partire dal periodo d’imposta 2021.

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