Dal 6 luglio, è operativo l’Indice nazionale dei domicili digitali (INAD) che è stato previsto dall’art. 6-quaterdel DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale o CAD) e le pubbliche amministrazioni (compresa l’Amministrazione finanziaria) potranno utilizzare i domicili digitali presenti nell’elenco per tutte le comunicazioni con valenza legale nei confronti di persone fisiche, professionisti non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri e altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nel Registro delle imprese.
È utile ricordare che per domicilio digitale si intende (art. 1 comma 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 – Codice dell’amministrazione digitale):
- un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (una PEC);
- o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dall’art. 3 comma 1 n. 37 del Regolamento “eIDAS”.
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