Se manca la dichiarazione dei redditi niente credito d’imposta per le imposte estere

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La Cassazione con l’ordinanza n. 23190 del 31 luglio 2023, ha affermato il principio per cui il credito per le imposte assolte all’estero (art. 165 del TUIR) spetta solamente a fronte della presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, ed è conseguentemente precluso nel momento in cui la dichiarazione è stata omessa, anche nelle situazioni in cui questo comportamento risulta legittimo.

Il caso riguarda le ritenute effettuate dal datore di lavoro (nella specie, Eni spa) sulle prestazioni di lavoro dipendente rese in Congo, con riferimento al periodo di imposta 2009, da un lavoratore italiano. In questo periodo, il lavoratore non aveva conseguito altri redditi rispetto a quelli di lavoro dipendente e non aveva conseguentemente presentato la dichiarazione dei redditi, essendo esonerato dal relativo obbligo in quanto la Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro aveva un pieno effetto sostitutivo della dichiarazione. Per questo motivo, l’Amministrazione finanziaria ha negato il riconoscimento del credito di imposta ex art. 165 del TUIR, richiesto per il tramite dell’istanza di rimborso delle ritenute prelevate in eccesso.

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