La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21472 del 31 luglio 2024 ha dichiarato che La presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla.
Per contro, ha posto in capo all’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante, al fine di consentire al contribuente l’invio di una seconda dichiarazione emendata dall’errore.
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