Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di luglio 2024

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PREMESSA

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di LUGLIO 2024, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 145 DEL 04/07/2024 – AGEVOLAZIONE ''PRIMA CASA'' E CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

Il presente interpello viene presentato dal Promittente e dalla Stipulante di un contratto a favore di Terzo. Nello specifico, la Stipulante intende acquistare, in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore, dal coniuge Promittente, la quota indivisa pari ad 1/2 della piena proprietà di un appartamento. All’atto notarile, il Terzo ha chiesto l'agevolazione “prima casa” tramite i propri genitori parte Promittente e parte Stipulante, rappresentanti legali del minore. Dal momento che la Stipulante intende revocare ex art. 1411, 3° co. del C.c. la stipula a favore del Terzo, rimanendo unica titolare del diritto oggetto di cessione, chiede di sapere se con la suddetta revoca, decada l’agevolazione “prima casa” richiesta a beneficio del Terzo nell’atto notarile. L’Agenzia delle Entrate, in prima battuta conferma agli istanti come, nelle ipotesi di acquisto da parte di minori, la circolare 12 agosto 2005, n. 38/E chiarisca che l'agevolazione “prima casa” spetti anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato, in presenza di tutti i requisiti previsti. Pertanto, nel caso in cui il Terzo sia un minore, le dichiarazioni ai fini dell'agevolazione “prima casa”, possono essere rese dal genitore esercente la potestà sul minore, in qualità di legale rappresentante del figlio. Per dare efficacia all’atto notarile in cui vi è uno Stipulante che interviene per un Terzo, ai sensi del 2° comma dell’art. 1411, C.c., il Terzo deve rilasciare dichiarazione di voler profittare dell’atto impedendone la revoca o la modifica da parte dello Stipulante. Pertanto, qualora il Terzo intenda fruire delle agevolazioni “prima casa”, deve rendere contestualmente la dichiarazione di ''voler profittare'' della stipulazione in proprio favore, in modo da rendere definitivo il proprio acquisto. L’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fattispecie, secondo quanto rappresentato nell'atto, dichiara che il Terzo non ha reso la dichiarazione di ''volere profittare'' ex art. 1411, 2° co. del C.c. e, pertanto, in capo al Terzo non sussistevano i requisiti per usufruire dell'agevolazione “prima casa” al momento della stipula dell'atto.

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