Premessa
Con l’intento di contrastare l’emersione e l’utilizzo in compensazione “orizzontale” di crediti inesistenti, il Legislatore ha delegato ad un soggetto terzo, competente e professionale, la facoltà di attestare l’esistenza e la spettanza di crediti di importo superiore a € 5.000.
Nello specifico con l’art. 17, comma 1 del Dlgs n. 241/1997, da ultimo modificato dal DL n. 124/2019, è stato disposto, infatti, che “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”.
Dalla ratio della disposizione emerge chiaramente che per poter compensare in maniera “orizzontale” un credito emergente dal modello Redditi, di importo superiore a € 5.000, occorre apporre il visto di conformità sulla dichiarazione.
A tutto ciò occorre aggiungere che:
- a partire dal periodo d’imposta 2021 è fissato a € 2 milioni, per ciascun anno solare, il limite massimo dei crediti di imposta compensabili e/o rimborsabili in conto fiscale;
- se l’importo dei crediti spettanti risulta superiore ai limiti stabiliti, è possibile chiedere a rimborso nei modi ordinari, ovvero compensare nell’anno successivo l’eccedenza dei crediti.
Tuttavia, è bene rammendare che l’ammontare dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta non rileva ai fine del limite massimo di € 2 milioni e ciò vale anche quando la compensazione viene effettuata per mezzo del modello F24.
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