Adesione definitiva anche senza pagamento

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Corte di Cassazione n. 26618/2024

La Cassazione, con l’ordinanza, ha precisato che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio, nel caso in cui non è seguito il successivo pagamento, non consente di impugnare l’avviso di accertamento originariamente notificato.