L’articolo 34 del D.L. 223/2006, comma 49-quinquies, modificato dall’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha stabilito che non è possibile compensare importi a debito con ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione di importo complessivamente superiore a 100.000 euro dallo scorso 1.07.2024.
Con la circolare n. 16/E/2024, l’Agenzia ha fornito le prime osservazioni in merito. Tra le varie precisazioni si trova che il limite dei 100.000 euro trova applicazione anche nel caso di crediti compensabili pari a 200.000 euro e carichi per 150.000 euro; questo perché il limite va considerato in modo “assoluto” e non è possibile compensare, in questo caso, 50.000 euro.
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