Premessa
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di APRILE 2025, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 87 DEL 03/04/2025 – PRESTAZIONE COMPLESSA LEGATA ALLA PRATICA SPORTIVA ED ESENZIONE IVA
La società istante ALFA illustra di essere una società stabilita in uno Stato extra UE che ha ricevuto da una società italiana, una prestazione di servizi concernente l’utilizzo di un autodromo per effettuare eventi sportivi di livello europeo/mondiale ed altri servizi complementari, quali ospitalità per i partecipanti, catering e supporto organizzativo, indispensabili per lo svolgimento dell'evento sportivo. La società istante ALFA illustra come la società italiana, a fronte della prestazione effettuata, abbia emesso una fattura applicando l'IVA con aliquota ordinaria ai sensi dell'articolo 7quater del D.P.R. n. 633 del 1972, qualificando il servizio come una locazione di bene immobile. La società istante ALFA ritiene, al contrario, che il servizio ricevuto debba essere qualificato come una prestazione complessa legata alla pratica sportiva e, pertanto, esente da IVA secondo quanto previsto dall'art. 132, par.1, lett. m), Direttiva 2006/112/CE. Per tali motivi la società istante ALFA chiede all’Agenzia delle Entrate indicazioni circa l'aliquota IVA applicabile in funzione del servizio complesso ricevuto e non circoscritto alla mera locazione di un bene immobile strumentale, quale è l'autodromo. L’Agenzia delle Entrate ricorda come l'art. 132, par.1, lett. m), Direttiva 2006/112/CE accordi l'esenzione a talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro. Dal momento che la società italiana che ha messo a disposizione l’autodromo ed una serie di servizi connessi, è una S.R.L. con finalità di lucro, l'esenzione IVA richiesta da ALFA, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il prestatore è una società commerciale. A parere dell’Agenzia delle Entrate, tale specifico elemento, rende inutile ogni ulteriore indagine in merito al ricorrere degli altri presupposti concernenti il fatto che la prestazione ricevuta dalla società istante possa essere complessa. Pertanto il comportamento adottato dalla società italiana deve considerarsi corretto.
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