C.G.T. di secondo grado del Lazio n. 3128/2025
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, ha stabilito che le somme dovute in base alla sentenza del tribunale, che ha condannato l’ente appaltante, vanno ricondotte al campo di applicazione dell’Iva e non sono quindi soggette all’imposta di registro del 3%.