Con la risposta a interpello n. 234, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nota di variazione IVA può essere emessa anche dopo l’assoggettamento al concordato preventivo, secondo l’art. 26 comma 2 DPR 633/72, se il piano di riparto certifica l’infruttuosità della procedura.
Nel caso esaminato, il debitore, dopo una prima istanza di accesso al concordato ex art. 161 del RD 267/42 conclusasi con l’ammissione e la successiva revoca della procedura, ha presentato una nuova domanda per un concordato in continuità, che è stata anch’essa accolta.
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