Modello professioniste e influencer

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Il Sole 24 Ore 7.12.2025

La modella lavora autonomamente con contratto d’opera, senza subordinazione all’agenzia, che agisce come mandataria all’incasso; l’esclusiva è lecita se limitata. La modella fattura compensi separati dalla provvigione dell’agenzia, mentre diritti di immagine sono servizi autonomi. 

L’influencer svolge promozione online abituale, anch’essa autonoma, con obbligo di partita Iva salvo occasionalità (redditi diversi). I contenuti sponsorizzati devono essere chiaramente marcati. 

L’influencer orienta i consumi tramite social, ricevendo remunerazione; la modella guadagna da shooting, sfilate e promozioni, sempre tramite agenzie con esclusiva che esclude attività parallele sui social. Questa distinzione si applica anche a sportivi o personaggi tv. 

Entrambe le figure sono soggette a Iva come lavoratori indipendenti; per la modella, prestazioni e cessione dei diritti di immagine sono imponibili, per l’influencer le prestazioni pubblicitarie possono includere permute di beni. Irpef: reddito autonomo deducibile, ritenuta d’acconto 20% (23% per agenti), regime forfetario accessibile entro limiti di ricavi, influencer occasionale tassato come “reddito diverso”.  Interpello n. 700/2021 e giurisprudenza confermano la separazione tra photoshooting e diritti di immagine e l’abitualità come presupposto Iva per influencer. Previdenza: la modella va nel Fondo Lavoratori Spettacolo o Gestione Separata; l’influencer solo in Gestione Separata se supera 5.000 euro annui. Irap dovuta solo in presenza di organizzazione autonoma rilevante; gestione professionale dell’immagine resta lavoro autonomo senza Irap per agenzie mandatarie.