Premessa
Il Legislatore unionale nella Direttiva 2006/112/CE ha introdotto a favore dei Paesi membri un regime speciale IVA riservato ai produttori agricoli.
La direttiva in questione è stata recepita dal nostro Stato dapprima con l’art. 34 del DPR n. 633/1972 e in seguito con l’art 34-bis, sempre dello stesso decreto IVA, per regolamentare le prestazioni di servizio.
Detto ciò, osserviamo che il regime speciale IVA per l’agricoltura prevede una particolare metodologia di determinazione dell’imposta detraibile che si discosta dalle ordinarie regole stabilite dall’art. 19 del DPR n. 633/1972.
Di seguito l’analisi della tematica.
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