Forfetari e rimborsi spese analitici

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Italia Oggi 10.01.2026

Dal 2025, la L. 111/2024 introduce la non imponibilità dei rimborsi spese analiticamente addebitati dai lavoratori autonomi ai clienti, modificando l’art. 54 Tuir, ma senza chiarire esplicitamente gli effetti sui forfettari. Il problema principale riguarda chi è vicino alla soglia degli 85.000 euro: se i rimborsi restassero imponibili, rischierebbero di perdere il regime agevolato. In passato, nei regimi ordinari vi era una neutralizzazione fiscale tramite deduzione delle spese; per i forfettari tale meccanismo mancava, poiché i costi sono già conteggiati nei coefficienti di redditività. Dal 2025, con il nuovo art. 54 Tuir e il 54-ter, la rilevanza fiscale di rimborsi e spese viene annullata: né concorrono al reddito né sono deducibili. Nonostante permanga incertezza normativa specifica per i forfettari, la prassi e vari documenti dell’Agenzia delle Entrate suggeriscono che anche per loro i rimborsi analitici non vadano più dichiarati tra i compensi. Tuttavia, resta il rischio interpretativo su questa applicazione, specie per i forfettari trasfertisti che potrebbero superare la soglia annua a causa dei rimborsi.