Premessa
Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di DICEMBRE 2025, dall’Agenzia delle Entrate.
INTERPELLO N. 301 DEL 04/12/2025 – INQUADRAMENTO FISCALE DELLE INDENNITA’ CORRISPOSTE AL CONIUGE E AI FIGLI MINORI DEL LAVORATORE DEFUNTO
Il soggetto istante illustra di essere una società che in base al proprio regolamento, corrisponde ai dirigenti con qualifica di partner e agli aventi causa, degli indennizzi nelle ipotesi di morte o di invalidità permanente conseguenti ad infortuni o malattie contratti sia in ambito professionale che in ambito extraprofessionale. Gli indennizzi si sostanziano in una somma denominata Temporanea Caso Morte riconosciuta ai beneficiari pari ad euro 1.300.000 e, una rendita denominata Assegno Integrativo Caso Morte, riconosciuta al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in misura pari ad euro 125.000 annui, dovuta a partire dall'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino al 30 giugno che segue la data in cui de cuius avrebbe compiuto 62 anni. Tali indennizzi corrisposti dalla società istante, rappresentano una garanzia aggiuntiva che non va a sostituire quella prevista generalmente dal CCNL. Date le premesse, la società istante chiede di conoscere il corretto inquadramento fiscale delle somme corrisposte a titolo di assegno integrativo caso morte e, chiede nello specifico, se tali somme possano essere escluse dalla tassazione in capo ai percipienti ai sensi dell’art. 6, co. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come l’art. 6, co. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 preveda che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. A parere dell’Agenzia delle Entrate, le indennità corrisposte sulla base di un regolamento aziendale predeterminato, erogate dal datore di lavoro al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa in caso di morte del dipendente, non costituiscono reddito imponibile ai sensi dell'art. 6, co. 2, del Tuir, indipendentemente dal fatto che siano erogate in forma di capitale o di rendita.
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