Italia Oggi 17.01.2026
Gli acconti sulle prenotazioni e i pagamenti posticipati delle OTA complicano la tassazione degli affitti brevi nel passaggio tra regime occasionale e imprenditoriale. Il problema riguarda il cambio dalla tassazione per competenza (per proprietari occasionali) a quella per cassa (per partita Iva, comodatari e sublocatori). Se il locatore passa da comodatario a partita Iva, gli acconti ricevuti vanno dichiarati secondo il regime vigente al momento dell’incasso o maturazione. In caso di pagamento anticipato su una locazione che matura dopo il passaggio all’attività imprenditoriale, l’importo va dichiarato come reddito d’impresa. Se il transito avviene da partita Iva a regime occasionale, l’acconto si dichiara come partita Iva e il saldo come reddito occasionale. Le OTA versano spesso i canoni posticipatamente: se il regime fiscale cambia tra due regimi “per cassa”, non ci sono problemi perché conta solo il momento dell’incasso. Altrimenti, il reddito si dichiara nel regime in cui è maturato, anche se incassato sotto un altro regime.