Operazioni soggettivamente inesistenti, Iva e responsabilità penale

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Cassazione n. 1729/2026

La Cassazione penale ha stabilito che, in caso di dichiarazione fraudolenta tramite fatture soggettivamente inesistenti, l’indetraibilità dell’Iva costituisce profitto del reato se il contribuente è consapevole della frode. La deducibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi è irrilevante per la responsabilità penale.