Cassazione n. 398/2026
La Cassazione ha stabilito che la notifica della cartella al contribuente tramite raccomandata si presume conosciuta dal destinatario secondo l’avviso di ricevimento. Tuttavia, il contribuente che contesta deve dimostrare che il plico era vuoto o conteneva altro; l’ente impositore deve depositare una copia precisa dell’atto notificato.