Iva sulle prestazioni di osteopatia, chiropratica, chinesiologia e massoterapia

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La risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 dell'Agenzia delle Entrate stabilisce che il massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici è soggetto al divieto previsto dai D.L. n. 119/2018 e 135/2018; invece osteopata, chiropratico e chinesiologo devono emettere fattura elettronica, poiché le loro prestazioni non sono sanitarie né detraibili tramite Sistema Tessera Sanitaria. 

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