L’estromissione dell’immobile dell’impresa individuale

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PREMESSA

La Finanziaria 2026 ha riproposto l’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’impresa individuale, da effettuarsi entro il 31.05.2026 a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sull’eventuale plusvalenza realizzata.

Gli immobili devono essere posseduti al 30.09.2025 e la data di effetto dell’estromissione corrisponde con il 01.01.2026.

Non è necessario l’intervento del notaio ma solo una semplice annotazione nel libro cespiti o nell’inventario. Di fatto, non trattandosi di una vera e propria assegnazione, l’immobile rimane nella sfera della persona fisica, anche se non in regime d’impresa, la quale dovrà tassarlo secondo le regole catastali (quadro RB, Mod. REDDITI PF)

Considerato che il comma 41 dell’art. 1, Legge 199/2025 (Finanziaria 2026) richiama “le disposizioni dell’articolo 1, comma 121, Legge 208/2015”, per l’applicazione della “nuova” estromissione è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 01.6.2016, n. 26/E in relazione alla precedente agevolazione.

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