Nelle situazioni complesse, il consulente è tenuto a rispondere esclusivamente in caso di colpa grave

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L’ordinanza n. 5635/2026 della Corte di Cassazione ha generato discussioni tra i professionisti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali per conto dei propri clienti. Tale ordinanza chiarisce che la responsabilità sanzionatoria del dottore commercialista per concorso esterno nella violazione, ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, si configura qualora egli compia azioni o omissioni che consentono o facilitano la realizzazione di illeciti tributari. 

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