Premessa
L'articolo 8, comma 2, D.L. n. 16/2012 statuisce sulla disciplina riguardante le condotte fiscali nelle quali, sebbene non possa ravvisarsi una infedeltà dichiarativa, il contribuente ha utilizzato delle componenti negative inesistenti[1]. La norma contrasta l'evasione fiscale sanzionando le spese non reali e il loro utilizzo.
Esaminando le disposizioni previste in tema di semplificazioni tributarie, in relazione al D.L. n. 16/2012, l'articolo 8, commi 1-3, disciplina la deducibilità dei costi e delle spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.
Il comma 1, articolo 8, congiuntamente ai commi 2 e 3, regola il trattamento fiscale dei costi da reato[2], vale a dire i proventi derivanti da attività illecite[3]. La formulazione normativa è indirizzata ad illustrare l'indeducibilità dei proventi, limitata ai soli costi ed alle spese per acquisto di beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per compiere atti o attività, estromettendo dalle ordinarie modalità di accertamento le componenti reddituali positive riguardanti operazioni commerciali inesistenti.
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