Cassazione n. 5909/2026
La Cassazione, con l’ordinanza n. 5909/2026, ha stabilito che il credito per imposte pagate all’estero (ex art. 165 Tuir) è riconosciuto anche senza presentare la dichiarazione dei redditi in Italia o indicare il reddito estero. Tale credito deriva da un obbligo internazionale dello Stato italiano, non ha termini di decadenza per essere utilizzato e non va inserito nella dichiarazione di “competenza”.