- Premessa e quadro normativo di riferimento
L'art. 2435 del codice civile impone agli amministratori delle società di capitali (srl, spa, sapa, cooperative) di provvedere al deposito del bilancio d'esercizio presso il competente Registro Imprese, successivamente alla sua approvazione da parte dell'assemblea dei soci.
Il deposito costituisce un adempimento di natura obbligatoria e continuativa: la giurisprudenza, ormai consolidata, ha ritenuto che il mancato deposito del bilancio integri una causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484, n. 3), c.c., per "impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea". In particolare, come riportato nel Manuale Operativo Unioncamere:
| "il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali e di tutte le società cooperative e deve essere adempiuto per ciascun esercizio. La giurisprudenza, da tempo, è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un'evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 n. 3) c.c." |
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