Rimborso Irap dividendi esteri

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Provvedimento 22.04.2026

Dopo le istruzioni del provvedimento AdE 22.04.2026, permangono incertezze sull’istanza di rimborso IRAP sui dividendi distribuiti da controllate UE/SEE a intermediari finanziari e assicurazioni (art. 1, cc. 68-73, L. 199/2025), sia sui requisiti della partecipazione estera sia sul momento di verifica. Le istruzioni sembrano non considerare la modifica all’art. 27-bis DPR 600/1973 (art. 2, c. 2, D.Lgs. 49/2007), che fissa al 10% (non 20%) la detenzione diretta minima nel capitale della società erogante. Il requisito di detenzione diretta ininterrotta della partecipazione qualificata può maturare non solo dopo la delibera, ma anche dopo l’effettiva distribuzione (circ. 60/E/2001, par. 5; ris. 109/E/2005; risposte 537/2021 e 48/2025).