Cassazione n. 13140/2026
Con l’ordinanza n. 13140/2026, la Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento notificata dopo il deposito della domanda di opzione per il concordato preventivo non viola il divieto di azioni esecutive previsto dalla legge fallimentare, purché non sia seguita dall’avvio della riscossione forzata. La cartella, infatti, non coincide con un’azione esecutiva né ne comporta automaticamente l’inizio, ma serve ad accertare e formalizzare il credito erariale.