Cassazione n. 15107/2026
Con l’ordinanza n. 15107 del 20.05.2026, la Cassazione ha stabilito che, se il debito definito con la rottamazione è inferiore all’importo complessivamente in contenzioso per effetto di sgravi parziali riconosciuti al contribuente, la definizione agevolata non estingue integralmente il giudizio pendente.