Interpello n. 111/2026
L’omesso richiamo al reverse charge nella fattura emessa dal promotore di una triangolare comunitaria fa perdere la qualifica di acquisto intra Ue al cessionario italiano, trasformando l’operazione in un acquisto interno. Inoltre, è inammissibile l’interpello che comporta l’applicazione di una sanzione, perché richiede valutazioni riservate agli uffici di accertamento e non a quelli interpretativi. Con la risposta n. 111/2026, l’Agenzia esamina una triangolazione intra Ue in cui una società tedesca, non registrata in Italia, acquista mobili da un fornitore polacco e li rivende a un cliente italiano, con trasporto diretto dalla Polonia all’Italia. L’operazione era stata impostata come triangolazione ai sensi dell’art. 141 della direttiva 2006/112/CE: il fornitore polacco fattura alla partita Iva tedesca, che poi fattura a quella italiana. In Germania, la società dichiara l’acquisto come intra Ue e la vendita come cessione intra Ue. Tuttavia, la fattura verso il cliente italiano non richiama l’art. 141, non menziona il reverse charge né indica l’acquirente come debitore d’imposta, elementi necessari per la semplificazione, benché il cessionario abbia comunque assolto l’Iva tramite inversione contabile. L’Agenzia esclude quindi l’applicazione della semplificazione, pur in presenza dei requisiti sostanziali, perché manca nella fattura la designazione espressa dell’acquirente italiano come debitore d’imposta. In linea con la sentenza C-247/21 della Corte di Giustizia Ue, senza la dicitura “inversione contabile” l’acquirente finale non è validamente designato e l’operazione non può qualificarsi come cessione intra Ue. Ne consegue che la cessione Germania/Italia va considerata un’operazione interna italiana e che la società tedesca avrebbe dovuto identificarsi ai fini Iva in Italia.