Il socio accomandante non risponde per l’IVA della Sas

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Cassazione n. 16844/2026

Il socio che non partecipa alla gestione non risponde in solido dei debiti tributari della società di persone: l’accomandante, infatti, è obbligato solo nei limiti della quota conferita, ai sensi dell’art. 2313 c.c. Perciò i creditori sociali, compresa l’Agenzia delle Entrate, non possono agire direttamente nei suoi confronti, salvo che perda il beneficio della responsabilità limitata o residuino debiti dopo la liquidazione della sas. Il principio vale anche per l’Irap; per le imposte sui redditi opera invece la trasparenza, che imputa il reddito sociale a ciascun socio in proporzione alla quota di utili. Così la Cassazione, sezione tributaria, nell’ordinanza n. 16844 del 29.05.2026.