Termini di decadenza per contestazioni Bonus Ricerca e Sviluppo

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C.G.T. I grado Taranto n. 633/1/2026

Secondo la Cgt di I grado di Taranto (sentenza n. 633/1/2026), l’atto di recupero di un credito esistente, contestato dall’Agenzia solo sul piano interpretativo o tecnico, soggiace ai termini decadenziali previsti per i crediti non spettanti. Il caso riguarda crediti R&S utilizzati nel 2017 e 2018 e recuperati con atto notificato nel 2025, che l’ufficio ha qualificato come “inesistenti” per applicare il termine lungo di 8 anni. Ma poiché non sono state contestate né l’effettività delle attività né la realtà dei costi, e il disconoscimento si fonda solo su una diversa qualificazione delle attività alla luce del Manuale di Frascati e della prassi successiva, si tratta di credito non spettante e non inesistente. Ne consegue la decadenza al 31.12 del quinto anno successivo all’utilizzo, con tardività della notifica.