Cassazione n. 16844/2026
La Cassazione (ordinanza n. 16844/2026) ha chiarito che il socio di capitale non coinvolto nella gestione non è responsabile per i debiti tributari della società, rispondendo solo nei limiti della quota conferita secondo l’art. 2313 c.c. I creditori sociali, compreso il Fisco, non possono agire direttamente contro l’accomandante, che deve solo versare quanto promesso.