Cassazione n. 28469/2026
Con la sentenza n. 28469 del 27.07.2026, la Cassazione penale ha stabilito che prelievi di contanti e agende con contabilità parallela non bastano da soli a provare che l’evasore abbia sostenuto costi in nero (es. pagamenti a clienti o dipendenti) idonei a ridurre l’imponibile ed escludere il superamento della soglia di punibilità. I costi dedotti richiedono elementi certi: il giudice deve verificarne prima l’esistenza e poi l’inerenza all’attività d’impresa, non bastando presunzioni o dati meramente formali.