Cassazione n. 17902/2026
Con l’ordinanza n. 17902/2026, la Cassazione ha stabilito che la deducibilità delle spese di pubblicità richiede la prova, con idonea documentazione, non solo del costo ma anche della sua inerenza, dimostrando le finalità promozionali. Contratto o fatture non bastano se non risulta un concreto obbligo della controparte di pubblicizzare marchio, prodotti o attività: altrimenti le somme rischiano di essere qualificate come liberalità.