Si prescrive in 10 anni l’azione di restituzione degli utili non conseguiti ma prelevati dai soci – prima parte

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Premessa

A norma dell’art. 2946 del c.c.[1] i diritti si estinguano per prescrizione dopo il decorso di dieci anni, salvo che la Legge non disponga diversamente.

Come stabilito, invece, dall’art. 2949 del c.c.[2] i diritti che derivano dai rapporti sociali si prescrivono in cinque anni se la società è iscritta nel Registro Imprese.

Nello stesso termine quinquennale si prescrive anche l’azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla Legge.

Nel quadro normativo così descritto si inserisce la questione relativa alla restituzione degli utili non conseguiti e prelevati dai soci, oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 20514/2025, in cui è stato affermato che il diritto di una società di persone a recuperare le somme indebitamente prelevate dai soci a titolo di anticipazioni di utili successivamente non conseguiti si prescrive nell’ordinario termine decennale, ex art. 2946 del c.c. e non nel più breve termine quinquennale disposto dall’art. 2949 del c.c..

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