Con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dall'Agenzia delle Entrate, confermando integralmente quanto già statuito dal TAR Lazio con la sentenza n. 15039/2025. Il principio consacrato è netto: i cinque criteri selettivi previsti dalla versione 2015 del Manuale OCSE di Frascati — novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità — non possono essere applicati retroattivamente per valutare la spettanza del credito d'imposta ricerca e sviluppo relativo a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).
Non si tratta di una sentenza isolata, bensì della conferma in appello di un orientamento già consolidato in primo grado: il TAR Lazio si era già espresso in termini analoghi con le pronunce n. 10047/2026, n. 8013/2026, n. 4772/2026 e, appunto, n. 15039/2025, tutte accomunate dalla disapplicazione del D.P.C.M. 15 settembre 2023 e del D.M. 4 luglio 2024 nella parte in cui estendevano retroattivamente i criteri Frascati 2015 al credito R&S disciplinato dall'art. 3, D.L. n. 145/2013. Ciò che cambia con la pronuncia in commento è il peso specifico dell'organo che si esprime: il giudice amministrativo di ultima istanza, la cui posizione difficilmente potrà essere ignorata dal versante tributario del contenzioso.
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