Cassazione n. 26731/2026
Cassazione penale, sez. II, sentenza 16.07.2026, n. 26731: il mixing di bitcoin integra autoriciclaggio, poiché rende anonimi i flussi da evasione fiscale (reato presupposto), spezza la tracciabilità blockchain e trasforma i profitti illeciti in nuovo investimento. Confermata l’imponibilità delle plusvalenze da trading su criptovalute, qualificate non come moneta o strumenti finanziari ma come beni suscettibili di valutazione economica.