Italia Oggi 27.8.2026
L’art. 22 D.Lgs. 148/2026 prevede che per i costi pluriennali (ammortamenti, spese pluriennali e simili) il termine di decadenza dall’accertamento decorra una sola volta, dalla dichiarazione relativa al periodo in cui è dedotta la prima quota, anziché rinnovarsi a ogni annualità. Il comma 1-ter limita però la novità: per ammortamenti e spese pluriennali vale solo per violazioni già riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa. La regola si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2027.