Eredità con beneficio d’inventario senza termine per liquidare le attività

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Cassazione n. 2449/26

Con l’ordinanza n. 2449 del 5.08.2026, la Cassazione afferma che il termine dell’art. 500 c.c. per la liquidazione delle attività ereditarie non si applica quando l’erede beneficiato abbia scelto la liquidazione individuale dei creditori, in assenza di opposizioni: il mancato rispetto del termine non comporta quindi decadenza dal beneficio d’inventario. Nel caso di specie, il Tribunale di Ancona aveva fissato un termine di 24 mesi per la liquidazione e, alla scadenza, dichiarato l’erede decaduto dal beneficio; la Cassazione ha accolto il ricorso, riconoscendo l’inapplicabilità di quel termine alla liquidazione individuale.