Fiscalità delle società sportive dilettantistiche

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Circolare n. 7/E/2026

La circolare 7/E/2026 chiarisce diversi aspetti della riforma dello sport. Le SSD che optano per la lucratività attenuata (art. 8 D.Lgs. 36/2021, distribuzione utili <50%) non accedono automaticamente alla decommercializzazione ex art. 148 c.3 Tuir (e alla conseguente irrilevanza Iva ex art. 4 c.4 Dpr 633/1972): serve rispettare il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili, coordinando lo statuto sia con il D.Lgs. 36/2021 sia con le clausole più rigorose del Tuir, requisiti estesi anche ai fini Iva. Sul lavoro sportivo dilettantistico, la soglia di non imponibilità di 15.000 euro annui si applica a prescindere dal tipo di contratto, anche subordinato; oltre il plafond valgono le regole ordinarie. I rimborsi forfettari ai volontari (fino a 400 euro/mese) concorrono al raggiungimento della soglia: se superata per altri compensi sportivi, il rimborso diventa imponibile e soggetto a ritenuta. Ai fini Irap, l’esclusione entro 85.000 euro annui vale per tutte le co.co.co. dell’area dilettantistica, inclusi i collaboratori amministrativo-gestionali. Gli enti sportivi possono usufruire della dispensa da fatturazione e registrazione (art. 36-bis Dpr 633/1972), in base a una lettura sistematica coerente con l’art. 132 della direttiva Iva; restano fermi gli obblighi ordinari per le operazioni imponibili. Confermata, per tutti gli enti sportivi in regime 398/1991 (comprese le società), la detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte fondi (max due eventi/anno, entro 51.645,69 euro).