Premessa
Nell’ordinanza n. 4226/2025 la Corte di Cassazione ha affermato che i rimborsi chilometrici corrisposti per le spese di trasporto sostenute dagli associati in occasione delle trasferte di lavoro in cui è stata utilizzata l’autovettura personale sono integralmente deducibili da parte dello studio associato.
La decisione dei massimi giudici si mostra particolarmente interessante, perché sembra chiudere definitivamente i dubbi interpretativi spesso sollevati dall’Amministrazione Finanziaria prima della sua pubblicazione.
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