Detrazione IVA

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Italia Oggi 24.8.2026

L’art. 12 D.Lgs. 148/2026 modifica gli artt. 19 e 25 D.P.R. 633/1972, ampliando il termine per la detrazione IVA e l’annotazione delle fatture d’acquisto, con possibilità di retro-imputare la detrazione all’anno precedente per fatture ricevute entro il termine della dichiarazione annuale. La modifica all’art. 19, c. 1 consente di esercitare la detrazione fino alla dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello di insorgenza del diritto, alle condizioni esistenti in quel momento; ciò si riflette anche sul termine di recupero IVA delle note di variazione in diminuzione ex art. 26, c. 2, sebbene la norma e l’Agenzia le ricolleghino impropriamente al diritto alla detrazione anziché a quello di riduzione dell’imponibile. Parallelamente, l’art. 25 prevede che le fatture vadano annotate prima della liquidazione in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine della dichiarazione relativa al 2° anno successivo a quello di ricezione. La soppressione del riferimento all’annotazione “con riferimento” all’anno di ricezione sembra inoltre far venir meno il criterio del periodo d’imposta di competenza della detrazione.