Il punto di partenza: la regola generale sulle preclusioni
L'art. 13 del DLgs. 472/1997 subordina l'accesso al ravvedimento operoso a una condizione negativa: la violazione non deve essere già stata "constatata" e non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento formalmente conosciute dal contribuente o dai soggetti solidalmente obbligati. In astratto, quindi, qualunque iniziativa di controllo dell'Amministrazione finanziaria potrebbe chiudere la porta alla regolarizzazione spontanea.
Questa regola, però, non vale in modo uniforme per tutti i tributi. Il comma 1-ter dello stesso art. 13 introduce un'eccezione rilevante per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate: per questi, la preclusione opera solo in presenza della notifica di atti di liquidazione o di accertamento — comprese le comunicazioni di somme dovute derivanti dai controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni (artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e art. 54-bis del DPR 633/1972). La stessa apertura è prevista per i tributi doganali e per le accise gestite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dove contano solo gli avvisi di pagamento e gli atti di accertamento.
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