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Gli interpelli dell’Agenzia delle Entrate del mese di marzo

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Premessa

Si propone di seguito una selezione delle massime degli interpelli elaborati nel mese di MARZO 2023, dall’Agenzia delle Entrate.

INTERPELLO N. 230 DEL 01/03/2023 – CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED ISCRIZIONE AL VIES

La società istante ALFA illustra di operare nel settore del packaging flessibile, personalizzando i contenitori in funzione delle esigenze dei clienti con riguardo al formato, agli accessori e alla grafica. La società istante illustra di operare attraverso un sito web, così da permettere ai propri clienti di personalizzare on line i prodotti e di concludere l'ordine direttamente dal sito: la consegna viene poi effettuata con trasporto a cura della società istante tramite i corrieri. I clienti sonno principalmente imprese che commercializzano i propri prodotti con il packaging della società istante. La società istante ritiene che la fattispecie descritta rientri nel commercio elettronico indiretto in cui l’acquisto dei propri prodotti avviene on line e la consegna tramite i canali tradizionali. Date le premesse, la società istante chiede di sapere se le operazioni di vendita poste in essere nei confronti di imprese, la cui partita IVA non risulta iscritta al VIES, possano considerarsi non imponibili ai sensi dell'art. 41, primo co. lett. b) del D.L n. 331 del 1993 oppure, debbano essere assoggettate ad IVA in Italia. L’Agenzia delle Entrate ricorda in premessa come un'operazione, per essere qualificata come cessione intracomunitaria non imponibile, debba possedere tutti i requisiti previsti dall’art. 41, primo co., lett. a), del D.L. n. 331 del 1993 ovvero che, il cedente ed il cessionario, siano soggetti passivi ai fini IVA e in diversi paesi dell'Unione europea, che si perfezioni il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni, che l'operazione sia onerosa e avvenga l'effettiva movimentazione dei beni dall'Italia in altro Stato membro. Relativamente alla necessità di inserimento del numero di partita IVA nell’elenco VIES perché le operazioni possano considerarsi non imponibili, l’Agenzia delle Entrate ricorda quanto chiarito anche dalla Commissione nelle Note esplicative del dicembre 2019 riguardanti le modifiche del sistema dell'IVA nell'UE secondo cui, ai fini dell'art. 138 della Direttiva IVA, è rilevante solo il numero di identificazione IVA che dispone di un prefisso con cui può essere identificato lo Stato membro che lo ha attribuito. Questo è l'unico numero di identificazione IVA che lo Stato membro di identificazione include nella banca dati VIES e quindi l'unico numero di identificazione IVA che il cedente è in grado di verificare. Da ciò ne consegue che se il cessionario non comunichi al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati VIES al momento della cessione, l'operazione non beneficerà del regime di non imponibilità ai fini IVA di cui all’art. 41, primo co., lett. a), D.L. n. 331 del 1993 e l’operazione dovrà essere assoggettata ad IVA in Italia, con applicazione dell'aliquota IVA, in funzione della tipologia di bene ceduto.

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