Il nuovo principio contabile OIC 34

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PREMESSA

Il 19 aprile scorso è stata pubblicata la versione definitiva dell’OIC 34 sui ricavi, portando a termine un progetto iniziato nel 2019 con la pubblicazione del Discussion Paper “Ricavi” da parte dell’OIC e la successiva bozza dell’OIC 34 messa in consultazione nel 2021.

Viene quindi introdotto, per la prima volta in Italia, un principio contabile che disciplina i ricavi, in quanto l’impostazione degli OIC era prevalentemente basata sulla contabilizzazione delle attività e passività di bilancio. Il principio contabile, che si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 01.01.2024, si affianca a quello relativo ai crediti, l’OIC 15.

L’ambito di applicazione dell’OIC 34 riguarda tutte le operazioni che comportano la rilevazione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel Conto economico (voce A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni o voce A5 – Altri ricavi). Restano esclusi soltanto le cessioni di azienda, i fitti attivi, i ristorni e i lavori in corso su ordinazione per cui si continuerà ad applicare l’OIC 23. Sono inoltre escluse dall’ambito di applicazione del principio contabile anche le transazioni che non hanno finalità di compravendita.

È importante sottolineare che per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata o che redigono il bilancio delle micro imprese sono previste delle semplificazioni contabili.

Un’ulteriore novità significativa è relativa alla disciplina della contabilizzazione dei ricavi per la prestazione di servizi, in quanto dalle precedenti consultazioni in materia era emersa l’esigenza di chiarire se tali ricavi dovessero essere rilevati solo dopo aver terminato la prestazione o se, in alcuni casi, potessero essere contabilizzati in proporzione al lavoro svolto. L’OIC 34 definisce a quali condizioni tali ricavi debbano essere rilevati in Conto economico in base allo stato di avanzamento. In particolare, coerentemente con quanto previsto dall’OIC 23 per i lavori in corso su ordinazione, l’OIC 34 prevede che tali ricavi siano rilevati in base allo stato di avanzamento (o percentuale di completamento), quando il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita e l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente. 

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