PREMESSA
Anche nel 2024, a mente dell’articolo 1, commi 52 e 53 della Legge 213/2023 viene riproposta quella che negli ultimi venti anni è stata codificata come rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione.
Soggetti che possono essere interessati da questa agevolazione sono le persone fisiche e per i soggetti ad esse assimilati.
Ricordiamo che la finanziaria del 2023, aveva riscritto ed inserito dei commi delle disposizioni originarie. In particolare aveva inserito nell’articolo 5 della L. 448/2001 il comma 1-bis a mezzo del quale sono rivalutabili anche i titoli, le quote o i diritti negoziati in mercati regolamentati (le precedenti rivalutazioni erano possibili solo con riferimento alle quote non negoziate) ed ha sostituito l’articolo 2 del D.L. 282/2002 adeguandolo alla modifica riferita ai titoli rivalutabili. Da ultimo, il comma 109 della legge di bilancio 2023 aumentava al 16% l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione; aliquota che viene confermata anche dalla finanziaria del 2024
Originariamente, la rivalutazione fu introdotta per la prima volta con la Finanziaria 2002 (Legge n. 448/2001) la quale, agli articoli 5 e 7, andava a disciplinarne le modalità e gli adempimenti.
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