Corte di Cassazione n. 16369/2024
La Cassazione, con la sentenza, ha sancito che la condotta di investimento delle somme rinvenienti dal reato di dichiarazione fraudolenta tramite altri artifici ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rispettivamente disciplinati dagli articoli 3 e 8 D.lgs. 74/2000, può considerarsi rilevante sul piano penale con riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio prevista dall’art. 648ter.1.