Interpello n. 135 del 14.05.2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, ha precisato che nel caso in cui il cliente trasferisce le criptovalute verso un portafoglio di sua proprietà, l’intermediario è esonerato dal calcolo della plusvalenza, solo però se il cliente dimostra che il trasferimento avviene verso un “self custodial wallet” di sua proprietà o verso un wallet di sua proprietà presso un altro intermediario di criptovalute.