Dal 1° gennaio 2020, la certificazione dei corrispettivi giornalieri viene effettuata tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate. Queste modalità sostituiscono l'obbligo di registrazione previsto dall'art. 24 DPR 633/72. L'obbligo riguarda i soggetti IVA che svolgono le operazioni indicate nell'art. 22 dello stesso Decreto, tra cui rientrano le vendite al dettaglio da parte dei commercianti, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le prestazioni di trasporto di persone.
La normativa stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2020, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate sostituiscono gli obblighi di registrazione precedentemente previsti.
L'obbligo di memorizzazione e trasmissione riguarda i soggetti IVA che compiono le operazioni previste dall'art. 22 del Decreto, tra cui rientrano le vendite al dettaglio, i servizi alberghieri, la somministrazione di cibi e bevande nei pubblici esercizi e i servizi di trasporto persone.
Al contrario, sono escluse dalla memorizzazione elettronica le operazioni specificate dal DM 10 maggio 2019. Queste includono tutte quelle attivitĂ per cui non era giĂ obbligatorio emettere scontrino o ricevuta, come ad esempio i viaggi in taxi, la vendita di giornali, e le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone, veicoli e bagagli (art. 2 DPR 696/96).
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